Coniuge di militare o di poliziotto: lavorare nella stessa sede
Chi è sposato con un militare o un poliziotto trasferito d'autorità può chiedere di lavorare nella nuova sede del coniuge: come e presso chi.
Redazione CambioSede · pubblicato il 11 ottobre 2026 · 2 min di lettura
Chi ha questo diritto
L'art. 17 della legge 266/1999 tutela il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile, degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando il militare o l'appartenente al corpo viene trasferito d'autorità in un'altra sede.
La tutela vale anche per la parte di un'unione civile: la legge 76/2016 (art. 1, comma 20) estende alle unioni civili le norme che si riferiscono al «coniuge».
Cosa si può chiedere
Il coniuge che lavora in una pubblica amministrazione può chiedere di essere impiegato, nella sede di servizio del coniuge o, se non c'è, nella sede più vicina:
- presso la propria amministrazione, oppure
- presso altre amministrazioni, in posizione di comando o distacco.
Il comando e il distacco sono posizioni temporanee: vedi Il comando nella pubblica amministrazione e Il distacco.
L'accoglimento della domanda dipende anche dalla disponibilità di posti e dalle esigenze delle amministrazioni coinvolte: non è un trasferimento automatico.
Come fare domanda
- Procurati il provvedimento di trasferimento d'autorità del coniuge.
- Presenta domanda alla tua amministrazione indicando la nuova sede del coniuge e, se serve, l'ente presso cui chiedi il comando.
- Se la tua amministrazione non ha uffici in quella città, chiedi il comando o il distacco presso un altro ente della zona.
Dal comando al trasferimento definitivo
Se poi vuoi restare stabilmente nella nuova città, puoi trasformare la situazione in un passaggio definitivo con la mobilità volontaria o un interscambio: vedi Mobilità volontaria nella PA e L'interscambio passo per passo (art. 30).
Fonti
- Legge 28 luglio 1999, n. 266, art. 17 (testo in vigore dal 9 ottobre 2010, consultato su Normattiva).
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 20 (unioni civili).
Questa guida ha valore informativo e non sostituisce le indicazioni della tua amministrazione: prima di avviare una pratica verifica sempre con l'ufficio del personale.