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Trasferimento e congedo per le dipendenti vittime di violenza di genere

Le dipendenti pubbliche inserite in un percorso di protezione possono chiedere il trasferimento in un altro comune e un congedo retribuito fino a tre mesi.

Redazione CambioSede · pubblicato il 11 ottobre 2026 · 2 min di lettura

Se sei in pericolo chiama il 112. Il 1522 è il numero gratuito antiviolenza e stalking, attivo 24 ore su 24, anche in chat.

Il diritto al trasferimento

La dipendente pubblica vittima di violenza di genere, inserita in uno specifico percorso di protezione debitamente certificato, può chiedere il trasferimento presso un'altra amministrazione pubblica, anche in un comune diverso da quello di residenza (art. 30, comma 1-ter, del d.lgs. 165/2001).

Basta una comunicazione all'amministrazione di appartenenza: entro 15 giorni l'ente dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, se ci sono posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica. Se non ce ne sono, restano la mobilità volontaria e lo scambio di posto con un collega: vedi L'interscambio passo per passo (art. 30).

I contratti collettivi aggiungono qualche possibilità:

  • Funzioni locali (contratto 2019-2021, art. 43, comma 7): trasferimento o comando presso un'altra amministrazione, anche in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza;
  • Funzioni centrali (contratto 2019-2021, art. 27, comma 7): trasferimento in un comune diverso da quello di residenza oppure, se la violenza è legata al luogo di lavoro, anche nello stesso comune;
  • Sanità (contratto 2019-2021, art. 53, comma 7): trasferimento anche in un'altra unità operativa, servizio o struttura della stessa azienda, oppure presso un'altra amministrazione in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza.

In tutti i casi l'ente dispone il trasferimento entro 15 giorni dalla comunicazione, se ci sono posti vacanti corrispondenti alla tua area. Queste clausole restano in vigore anche dopo i contratti 2022-2024, che non le hanno sostituite.

Il congedo retribuito

Le lavoratrici inserite in un percorso di protezione hanno diritto a un congedo fino a tre mesi, da usare a giorni o a ore nell'arco di tre anni (art. 24 del d.lgs. 80/2015; il contratto Funzioni locali parla di 90 giorni lavorativi):

  • il percorso deve essere certificato dai servizi sociali del comune di residenza, da un centro antiviolenza o da una casa rifugio;
  • serve un preavviso di almeno sette giorni, salvo che sia impossibile, con la certificazione;
  • durante il congedo spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione (voci fisse e continuative), con contributi figurativi; il periodo conta per anzianità, ferie, tredicesima e TFR.

Il part-time

La lavoratrice può chiedere di passare al tempo parziale, se c'è disponibilità in organico, e tornare al tempo pieno quando lo richiede (art. 24, comma 6).

Riservatezza

La richiesta riguarda dati molto delicati: puoi chiedere che il tuo ufficio del personale li tratti con la massima riservatezza e che la nuova sede non sia comunicata a chi non deve saperla.

Fonti

  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, comma 1-ter (testo vigente consultato su Normattiva).
  • D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, art. 24 (testo in vigore dal 1° gennaio 2018).
  • Contratti collettivi 2019-2021: Funzioni locali (16 novembre 2022), art. 43; Funzioni centrali (9 maggio 2022), art. 27; Sanità (2 novembre 2022), art. 53.

Questa guida ha valore informativo e non sostituisce le indicazioni della tua amministrazione: prima di avviare una pratica verifica sempre con l'ufficio del personale.

Il collega con cui scambiarti la sede forse non esiste. La soluzione sì.

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