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Legge 104 e trasferimento: scelta della sede e divieto di trasferimento

Legge 104 e sede di lavoro: chi può scegliere la sede più vicina, cosa significa «ove possibile» e quando non si può essere trasferiti.

Redazione CambioSede · pubblicato il 11 ottobre 2026 · 3 min di lettura

Due diritti diversi

L'art. 33 della legge 104/1992 dà due tutele legate alla sede di lavoro:

  • il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio;
  • il diritto di non essere trasferiti in un'altra sede senza il proprio consenso.

Valgono per due gruppi di persone, descritti nei commi 5 e 6.

Chi assiste un familiare con disabilità grave (comma 5)

Il comma 5 riguarda il lavoratore che ha diritto ai permessi del comma 3, cioè chi assiste una persona con disabilità in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno. Di regola sono il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto, e i parenti o affini entro il secondo grado; in alcuni casi anche entro il terzo grado (per esempio se i genitori o il coniuge della persona da assistere hanno compiuto 65 anni, hanno patologie invalidanti o mancano).

Questo lavoratore può scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona assistita e non può essere trasferito senza il suo consenso.

La persona con disabilità grave (comma 6)

Il comma 6 riguarda il lavoratore maggiorenne con disabilità in situazione di gravità. Ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.

Cosa significa «ove possibile»

Secondo la Corte di cassazione il diritto di scegliere la sede non è assoluto: serve un posto vacante e disponibile, e l'amministrazione resta libera di organizzarsi. Però, se nega il trasferimento, deve indicare esigenze di servizio concrete e specifiche: non bastano richiami generici alle carenze di organico. La tutela più forte resta il divieto di trasferimento senza consenso.

Legge 104 e trasferimento nella stessa città o entro 50 km

L'art. 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001 consente all'amministrazione di trasferire i dipendenti in sedi nello stesso comune o entro 50 km. Chi ha diritto alla tutela dell'art. 33, comma 3, della legge 104 può essere trasferito solo con il suo consenso. Vedi il trasferimento entro 50 km.

Legge 104 e vincolo di permanenza

L'art. 33, comma 5, può prevalere anche sul vincolo di permanenza nella prima sede: vedi Il vincolo di permanenza.

Se i requisiti vengono meno

Il lavoratore decade dai diritti dell'art. 33 se il datore di lavoro o l'INPS accertano che le condizioni richieste non ci sono o sono venute meno, oltre all'eventuale responsabilità disciplinare (comma 7-bis).

Come chiedere la sede più vicina

  1. Raccogli il verbale che attesta la situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104) e i documenti sul rapporto di parentela o convivenza.
  2. Presenta domanda scritta al tuo ufficio del personale, indicando la sede richiesta e il domicilio della persona assistita.
  3. Se la sede richiesta è in un'altra amministrazione, la strada passa dalla mobilità o dall'interscambio: la legge 104 da sola non obbliga un altro ente ad assumerti. Vedi L'interscambio passo per passo (art. 30).

Se hai figli fino a tre anni, c'è anche l'assegnazione temporanea vicino all'altro genitore.

Fonti

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 3, 5, 6 e 7-bis (testo in vigore dal 13 agosto 2022, consultato su Normattiva).
  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, comma 2.

Questa guida ha valore informativo e non sostituisce le indicazioni della tua amministrazione: prima di avviare una pratica verifica sempre con l'ufficio del personale.

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