Assegnazione temporanea con figli fino a tre anni (art. 42-bis)
Con figli fino a tre anni il genitore dipendente pubblico può lavorare vicino all'altro genitore per tre anni: requisiti, domanda e dissenso.
Redazione CambioSede · pubblicato il 11 ottobre 2026 · 2 min di lettura
Che cos'è
L'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 (testo unico sulla maternità e paternità) permette al genitore dipendente di una pubblica amministrazione, con figli fino a tre anni, di essere assegnato temporaneamente a una sede di servizio vicina all'altro genitore. Non è un trasferimento definitivo: è un'assegnazione temporanea.
Chi può chiederla
- Il genitore dipendente di un'amministrazione pubblica (art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001).
- Con figli fino a tre anni.
Dove
In una sede che si trova nella stessa provincia o regione in cui lavora l'altro genitore. Con la sentenza n. 99 del 2024 la Corte costituzionale ha esteso la possibilità anche alla provincia o regione di residenza della famiglia.
Per quanto tempo
Per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, anche frazionato.
Le condizioni
- Nella sede richiesta deve esserci un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
- Serve l'assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.
- L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
- Assenso o dissenso vanno comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda.
- Il posto lasciato temporaneamente libero non si considera disponibile per nuove assunzioni.
Come presentare la domanda
- Individua l'ente o l'ufficio nella provincia o regione dove lavora l'altro genitore (o dove risiede la famiglia) e verifica se ha posti della tua posizione.
- Presenta domanda alla tua amministrazione e a quella di destinazione, indicando l'età del figlio, la sede richiesta e il lavoro dell'altro genitore.
- Se dopo 30 giorni non hai una risposta, sollecita per iscritto: il termine è previsto dalla legge.
Quando finisce
Alla scadenza del periodo si rientra nella sede di provenienza. Chi vuole restare stabilmente vicino alla famiglia può usare il periodo di assegnazione per preparare una mobilità o un interscambio definitivo: vedi Mobilità volontaria nella PA e L'interscambio passo per passo (art. 30). Se in famiglia c'è una persona con disabilità grave, vedi anche legge 104 e scelta della sede.
Per il calcolo dei periodi frazionati e per eventuali regole del tuo contratto collettivo, chiedi all'ufficio del personale.
Fonti
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42-bis (testo in vigore dal 6 giugno 2024, consultato su Normattiva).
- Corte costituzionale, sentenza n. 99 del 2024.
Questa guida ha valore informativo e non sostituisce le indicazioni della tua amministrazione: prima di avviare una pratica verifica sempre con l'ufficio del personale.