Mobilità volontaria nella PA (art. 30): come funziona, requisiti e domanda
Come funziona la mobilità volontaria tra amministrazioni: bandi su inPA, assenso dell'ente, tempi, stipendio e cosa controllare prima di fare domanda.
Redazione CambioSede · pubblicato il 11 ottobre 2026 · aggiornato il 18 ottobre 2026 · 3 min di lettura
Che cos'è la mobilità volontaria
La mobilità volontaria è il passaggio diretto di un dipendente pubblico da un'amministrazione a un'altra, su sua domanda. La regola è l'art. 30 del d.lgs. 165/2001: l'ente che ha un posto vacante può coprirlo con un dipendente di un'altra amministrazione che ha una qualifica corrispondente.
Non è una nuova assunzione: il contratto di lavoro passa al nuovo ente, con l'anzianità maturata. Per questo si parla anche di «cessione del contratto».
Come si trovano i bandi
Le amministrazioni che vogliono coprire posti con la mobilità pubblicano un avviso che resta aperto per almeno 30 giorni, con i posti da coprire e i requisiti richiesti. Dal 1° luglio 2022 gli avvisi di mobilità si pubblicano sul portale inPA, dove si presenta anche la domanda (art. 30, commi 1 e 1-quater). Vedi come cercare i bandi di mobilità sul portale inPA e l'elenco dei bandi di mobilità aggiornato ogni giorno.
Ogni avviso indica il profilo cercato, i requisiti (per esempio l'area di inquadramento o il titolo di studio), i criteri di valutazione (titoli, colloquio) e la scadenza.
Serve l'assenso della propria amministrazione?
Dal 2021 la regola generale è che non serve l'assenso preventivo (il cosiddetto nulla osta) dell'amministrazione di appartenenza. Serve ancora in tre casi:
- posizioni dichiarate infungibili dall'ente, con motivazione;
- personale assunto da meno di tre anni;
- quando la partenza porterebbe a una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente.
L'assenso è invece sempre necessario per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato. Anche quando l'assenso non serve, l'ente di appartenenza può rinviare il passaggio fino a 60 giorni dalla domanda, per motivate esigenze organizzative. I dettagli sono nell'articolo Nulla osta alla mobilità: quando serve ancora.
Le novità dal 2026
Dal 2026 le amministrazioni che prevedono almeno dieci assunzioni nell'anno devono destinare alla mobilità almeno il 15% delle facoltà assunzionali (art. 30, comma 2-bis, come riscritto dal d.l. 25/2025). Sono escluse la Presidenza del Consiglio, gli enti locali fino a 50 dipendenti, l'ARAN e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per chi cerca un trasferimento significa più avvisi di mobilità, soprattutto nelle amministrazioni centrali e negli enti locali più grandi.
Cosa succede allo stipendio
Dopo il passaggio si applica solo il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi del settore della nuova amministrazione (art. 30, comma 2-quinquies). Nello stesso settore il contratto nazionale non cambia, ma indennità e premi dipendono dagli accordi di ciascun ente; tra settori diversi cambiano anche le tabelle degli stipendi. Prima di accettare, chiedi una stima all'ufficio del personale del nuovo ente: vedi Stipendio e distanza: cosa cambia con il trasferimento.
I passi pratici
- Cerca gli avvisi sul portale inPA, filtrando per zona e profilo.
- Leggi con attenzione requisiti e criteri: la «qualifica corrispondente» la valuta l'ente che pubblica l'avviso.
- Chiedi al tuo ufficio del personale se nel tuo caso serve l'assenso e se hai un vincolo di permanenza in corso (vedi Il vincolo di permanenza).
- Presenta la domanda su inPA entro la scadenza, con il curriculum e i documenti richiesti: vedi cosa scrivere nella domanda di mobilità.
- Se l'ente ti sceglie, concorda con le due amministrazioni la data del passaggio.
Mobilità volontaria e interscambio
La mobilità volontaria richiede un posto vacante nell'ente di destinazione. Se il posto non c'è, resta la strada dell'interscambio: due o più dipendenti si scambiano il posto e per gli enti il saldo è zero.
Vedi Interscambio tra dipendenti pubblici.
Fonti
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, commi 1, 1-quater e 2-quinquies (testo vigente consultato su Normattiva).
- D.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, art. 3 (modifiche sul nulla osta).
- D.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025 (art. 30, comma 2-bis, riscritto).
Questa guida ha valore informativo e non sostituisce le indicazioni della tua amministrazione: prima di avviare una pratica verifica sempre con l'ufficio del personale.