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Nulla osta alla mobilità: quando serve ancora l'assenso dell'ente

Dal 2021 il nulla osta alla mobilità di regola non serve più. I casi in cui serve ancora, le regole per Sanità ed enti locali e il rinvio di 60 giorni.

Redazione CambioSede · pubblicato il 11 ottobre 2026 · 2 min di lettura

Cosa è cambiato nel 2021

Per anni chi voleva passare a un'altra amministrazione con la mobilità doveva ottenere il nulla osta, cioè l'assenso preventivo del proprio ente. Il d.l. 80/2021 ha cambiato l'art. 30 del d.lgs. 165/2001: oggi la regola generale è che l'assenso non serve più.

I casi in cui serve ancora

L'assenso dell'amministrazione di appartenenza serve ancora quando:

  • la posizione è dichiarata infungibile dall'ente, con motivazione;
  • il dipendente è stato assunto da meno di tre anni;
  • la partenza porterebbe a una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella di chi chiede la mobilità.

Sanità ed enti locali piccoli

L'assenso resta sempre necessario per il personale:

  • delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • degli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato.

Per gli enti locali più grandi la soglia di carenza di organico è più bassa: 5% per quelli tra 101 e 250 dipendenti, 10% per quelli fino a 500. La percentuale si calcola dopo la mobilità, sulla dotazione organica dell'ente. I dettagli sono in mobilità negli enti locali e, per le aziende sanitarie, in mobilità nella Sanità.

Il rinvio fino a 60 giorni

Anche quando l'assenso non serve, l'ente di appartenenza può rinviare il passaggio fino a sessanta giorni dalla ricezione della domanda, per motivate esigenze organizzative.

E nell'interscambio?

Nell'interscambio ogni ente perde una persona e ne riceve un'altra con qualifica corrispondente. Le regole sull'assenso sono le stesse, ma in pratica l'accordo di tutte le amministrazioni serve sempre, perché ognuna deve accettare la persona che arriva. Vedi L'interscambio passo per passo (art. 30).

Cosa chiedere al tuo ufficio del personale

  • Se la tua posizione è stata dichiarata infungibile.
  • Da quando decorre la tua assunzione, per il calcolo dei tre anni.
  • Se nella tua qualifica la partenza supererebbe la soglia di carenza di organico.
  • Se hai un vincolo di permanenza ancora in corso: è una regola diversa dal nulla osta, vedi Il vincolo di permanenza.

Fonti

  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, commi 1 e 1.1 (testo vigente consultato su Normattiva).
  • D.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, art. 3.

Questa guida ha valore informativo e non sostituisce le indicazioni della tua amministrazione: prima di avviare una pratica verifica sempre con l'ufficio del personale.

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