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Mobilità nella Sanità: regole del contratto e delle aziende sanitarie

Mobilità tra Aziende sanitarie e ospedaliere: assenso sempre necessario, bandi annuali, priorità per salute e famiglia e il vincolo dopo i corsi di formazione.

Redazione CambioSede · pubblicato il 11 ottobre 2026 · 2 min di lettura · per: Sanità

L'assenso serve sempre

Per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale l'assenso dell'azienda di appartenenza è sempre necessario per la mobilità (art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001). È una differenza importante rispetto agli altri settori, dove dal 2021 di regola non serve: vedi Nulla osta alla mobilità.

Cosa aggiunge il contratto collettivo

Il contratto collettivo della Sanità 2022-2024, sottoscritto in via definitiva all'ARAN il 27 ottobre 2025 (art. 58, «Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale»), stabilisce che:

  • la mobilità avviene nel rispetto dell'area e del profilo professionale in relazione al posto da coprire;
  • il bando si pubblica almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, sul sito dell'azienda, con i profili cercati, le procedure e i criteri, e lascia almeno 30 giorni per le domande;
  • si può partecipare al bando anche senza l'assenso preventivo della propria azienda; l'assenso serve per completare il passaggio, e l'azienda deve rispondere motivatamente entro 30 giorni dalla richiesta;
  • la mobilità non crea un nuovo rapporto di lavoro, il fascicolo personale segue il dipendente e non c'è periodo di prova.

Chi ha la precedenza

Le aziende danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento al coniuge o ai figli minori affidati, e per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori (art. 58, comma 3). Come documentarle è spiegato in cosa scrivere nella domanda di mobilità.

Il vincolo dopo i corsi lunghi

Chi è stato ammesso a corsi di formazione di durata superiore a un anno finanziati dall'azienda (per esempio master o specializzazioni) si impegna a non chiedere la mobilità volontaria prima che siano passati due anni dalla fine del corso (art. 58, comma 4).

L'interscambio è espressamente previsto

Il contratto ricorda che resta consentita la mobilità per interscambio (compensazione) tra aziende (art. 58, comma 5). Per molti profili sanitari, come infermieri e operatori socio-sanitari, è spesso la strada più rapida per avvicinarsi a casa. Vedi Interscambio tra dipendenti pubblici e, per i profili equivalenti, Qualifiche e settori: come funzionano le equivalenze.

Fonti

  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, comma 1.
  • Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto il 27 ottobre 2025, art. 58.

Questa guida ha valore informativo e non sostituisce le indicazioni della tua amministrazione: prima di avviare una pratica verifica sempre con l'ufficio del personale.

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